Tariffe del Dipartimento federale dell'interno (DFI)
Le seguenti tariffe sono gestite dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Gli elenchi precisano i costi che gli assicuratori sociali devono assumere obbligatoriamente.
Gli assicuratori rimborsano i costi di medicamenti, specialità farmaceutiche, analisi di laboratorio nonché mezzi e apparecchi che servono alla guarigione conformemente agli elenchi stilati in base all'articolo 52 capoverso 1 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994.
Codice tariffa 317
Informazioni più dettagliate al riguardo figurano a partire dall'articolo 60 della Legge federale sull'assicurazione malattie (OAMal) del 27 giugno 1995, la quale è integrata dalle disposizioni dell'Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del 29 settembre 1995.
Elenco delle analisi (EA)
La CTM è partner contrattuale della Commissione svizzera per l'assicurazione di qualità nel laboratorio medico (QUALAB).
Codice tariffa 452
Informazioni più dettagliate al riguardo figurano a partire dall'articolo 20 e nell'Allegato 2 dell'Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del 29 settembre 1995.
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)
Informatzione EMAp 1 aprile 2022
Raccomandazione per il rimborso del materiale nell'ambitto delle cure
Materiali per ingessatura e accessori
Per decisione dell'UFSP, con effetto dal 1° luglio 2011 sono stati cancellati dall'EMAp i materiali per ingessatura e accessori (gruppo prodotti n. 34.50).
Secondo le dichiarazioni dell'UFSP, questa modifica non mette in discussione i criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità delle prestazioni. Pertanto, il rimborso delle spese per i suddetti prodotti deve essere regolamentato nei contratti fra gli assicuratori e i forni-tori di prestazioni.
A questo scopo la CTM, basandosi sulla sua decisione del 28.6.2011, ha stipulato un accordo con la FASMED (Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell'industria della tecnologia medica), secondo il quale per il periodo transitorio questi prodotti devono essere rimborsati secondo gli ultimi importi EMAp validi (fino al 30.06.2011)
Codice tariffa 402
Informazioni più dettagliate al riguardo figurano a partire dall'articolo 64 della Legge federale sull'assicurazione malattie (OAMal) del 27 giugno 1995, la quale è integrata dalle disposizioni dell'Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del 29 settembre 1995.
I costi di un medicamento ammesso nell'elenco delle specialità che non rientra nell'informazione professionale approvata o nella limitazione vengono assunti in base all'articolo 71a OAMal.
I costi di un medicamento non ammesso nell'elenco delle specialità vengono assunti in base all'articolo 71b OAMal.
Ricerca online - Selezione di lingua sul sito dell’UFSP
Codice tariffa 410
Informazioni più dettagliate al riguardo figurano nell'articolo 63 della Legge federale sull'assicurazione malattie (OAMal) del 27 giugno 1995, la quale è integrata dalle disposizioni dell'Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del 29 settembre 1995.